IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge regionale siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 40 della predetta legge regionale,
che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione,
con  i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 225/1992, di basi
eliportuali  che  consentano  l'atterraggio ed il decollo di mezzi di
soccorso  nelle  isole  minori  ove  non  sia  possibile il decollo e
l'atterraggio di mezzi aerei;
  Considerato,   altresi',   che   il   medesimo   art.   40  prevede
l'individuazione   dei   summenzionati   interventi   da   parte  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  la  regione  siciliana  e  con  le
prefetture territorialmente competenti;
  Visto  il  parere  dell'Avvocatura  generale dello Stato in data 26
maggio 2004;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  definire  nello  specifico
l'ambito  del  potere  derogatorio in capo al prefetto di Trapani, al
fine  di  consentire  a  quest'ultimo l'espletamento delle iniziative
necessarie alla celere realizzazione di elisuperfici di emergenza per
consentire  l'atterraggio  ed  il  decollo  dei mezzi di soccorso nel
territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo;
  Acquisita l'intesa della regione siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prefetto della provincia di Trapani e' nominato commissario
delegato  e  provvede  all'adozione  di tutte le iniziative, anche di
carattere  negoziale,  finalizzate  alla  realizzazione in termini di
somma  urgenza  di  elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il
decollo   dei  mezzi  di  soccorso  nel  territorio  delle  isole  di
Favignana, Levanzo e Marettimo.
  2.  Per  l'espletamento  delle attivita' di cui al comma 1, ove sia
acquisita  la  disponibilita'  dalla struttura di vertice della Forza
armata  interessata,  il  commissario  delegato puo' avvalersi del IV
reggimento genio «guastatori» di Palermo.
  3.  Agli  oneri  necessari  per  la  realizzazione degli interventi
previsti  dalla  presente  ordinanza  e'  stanziata  la somma di Euro
90.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.
  4. Le risorse di cui al comma 3 verranno direttamente trasferite su
una  contabilita'  speciale all'uopo istituita, intestata al prefetto
di Trapani - commissario delegato.