IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge regionale siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»; Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei; Considerato, altresi', che il medesimo art. 40 prevede l'individuazione dei summenzionati interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la regione siciliana e con le prefetture territorialmente competenti; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 26 maggio 2004; Ravvisata, quindi, la necessita' di definire nello specifico l'ambito del potere derogatorio in capo al prefetto di Trapani, al fine di consentire a quest'ultimo l'espletamento delle iniziative necessarie alla celere realizzazione di elisuperfici di emergenza per consentire l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto della provincia di Trapani e' nominato commissario delegato e provvede all'adozione di tutte le iniziative, anche di carattere negoziale, finalizzate alla realizzazione in termini di somma urgenza di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, ove sia acquisita la disponibilita' dalla struttura di vertice della Forza armata interessata, il commissario delegato puo' avvalersi del IV reggimento genio «guastatori» di Palermo. 3. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 90.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile. 4. Le risorse di cui al comma 3 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al prefetto di Trapani - commissario delegato.